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1: MegaPrezzo.eu. Sta arrivando il nuovo sito di offerte on-line che vi farà risparmiareDetrazioni 2012: 55% per risparmio energetico - 36% per ristrutturazioni
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by: preventivi_gratis
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Il D.L. n. 201 del 06.12.2011 varato dal Governo Monti, cosiddetto “Decreto Salva-Italia”, in vigore dal 7 Dicembre 2011 ha prorogato le agevolazioni fiscali di cui può beneficiare chi effettua interventi di ristrutturazione tesi al risparmio energetico, estendendone l’applicabilità anche alle aree colpite da calamità naturali.
Tra le Disposizioni della nuova Manovra Monti segnaliamo:
la proroga della detrazione Irpef del 55% per il 2012 per gli interventi volti al risparmio energetico.
Il comma 4 all'articolo 4 della Manovra “Salva Italia” stabilisce infatti che i contribuenti che effettuino interventi per opere su immobili finalizzate al risparmio energetico potranno usufruire per tutto il 2012, a partire dal 18 gennaio 2012, della detrazione del 55% per il risparmio energetico, senza cambiamenti di aliquote rispetto alla disciplina precedente.
E’ confermata anche la ripartizione della detrazione in 10 anni, come era stato da ultimo stabilito per il 2011 dalla Legge di Stabilità 2011 (Legge n. 220/2010). Dal 2013 invece, per le spese di miglioramento energetico si applicherà la nuova detrazione del 36% (art. 16-bis T.U.I.R.), sembrerebbe, infatti, che la detrazione del 55% rimarrà in vigore per tutto il 2012 e successivamente a partire dal 2013, gli interventi agevolabili in base alla normativa sul risparmio energetico verranno integrati nella normativa sulla detrazione del 36%.
Il nuovo articolo 16.bis(Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, inserito nel T.U.I.R recita: "Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unita' immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi…“. Si ricorda che la detrazione del 36% è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Essa si applica all’imposta lorda e fino ad un ammontare complessivo delle spese documentate non superiore a € 48.000 per unità immobiliare. Nell’ipotesi di compravendita dell’immobile per il quale era stata chiesta la detrazione, l’agevolazione si trasferisce direttamente sull’acquirente persona fisica per le quote di detrazione residue “salvo diverso accordo delle parti”.
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