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Infortuni sul lavoro in cantiere: responsabilità del Direttore dei lavori

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by: ImpresediFiducia
Parole: 301


La Corte di Cassazione, con Sentenza 16/06/2011 n. 24119 ha stabilito che il Direttore lavori per conto del committente non è chiamato a rispondere dell’osservanza di misure antinfortunistiche e della sicurezza del cantiere, salvo che non vi sia stata una sua ingerenza nell’organizzazione del cantiere.

Infatti in tema di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, sono identificabili infatti solo due figure, a ciò preposte: Il coordinatore per la progettazione che redige il piano di sicurezza e coordinamento e le procedure da adottarsi per rendere il cantiere sicuro.

Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori edili ha il compito di verificare l'applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza e di adeguarlo in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, di vigilare sul rispetto del piano stesso e sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni.

Il Direttore lavori per conto del committente ha solo la sorveglianza delle opere, che non richiede necessariamente la presenza continua e giornaliera sul cantiere. Pertanto il D.L. ha solo l’obbligo di verificare se sono state osservate le regole dell’arte nell’esecuzione dei lavori e la corrispondenza dei materiali impiegati.

Rientrano quindi nelle obbligazioni del Direttore dei lavori solo:

1. l’accertamento delle conformità dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica;

2. l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera, e la segnalazione all’appaltatore tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d’opera.

Fonte: ImpresediFiducia.it

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