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Animali domestici: il regolamento condominiale non può vietarli

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by: lucabartoli
Parole: 279


Secondo la sentenza della Corte di Cassazione n. 3705 del 15 febbraio 2011, il divieto di tenere nel proprio appartamento animali domestici non può essere previsto in un ordinario regolamento condominiale, approvato dalla maggioranza dei partecipanti.

I regolamenti condominiali, infatti, non possono comportare diminuzioni delle facoltà previste nel diritto di proprietà dei singoli condomini sulle porzioni del fabbricato appartenenti ad essi individualmente in via esclusiva (tale principio era già stato espresso in Corte di Cassazione n. 12028/93).

Il summenzionato principio espresso della Suprema Corte trova ispirazione dal fatto che le clausole del regolamento condominiale, che impongono limitazioni alle facoltà e ai poteri spettanti ai singoli condomini sulle parti di loro esclusiva proprietà, incidono sui diritti degli stessi condomini. In tal modo, si andrebbe a costituire una servitù reciproca sulle parti di esclusiva proprietà dei singoli condomini (così come già espresso dalla Corte di Cassazione n. 13164/01).

La conseguenza appena vista dell’astratta costituzione di una servitù reciproca fa sì che tale disposizione (divieto di tenere nel proprio appartamento un comune animale domestico) abbia natura contrattuale, dovendo essere approvate e modificate con il consenso unanime dei comproprietari in quanto deve obbligatoriamente rinvenirsi nella volontà dei singoli condomini la fonte giustificatrice di atti dispositivi incidenti nella loro sfera giuridica.

Tali disposizioni, pertanto, eccedono le attribuzioni previste dal Codice Civile per l’assemblea condominiale, alla quale è conferito solamente il potere regolamentare di gestione della cosa comune, provvedendo a disciplinarne l'uso e il godimento.

In linea di massima, dunque, la clausola in esame è valida solo se assunta all'unanimità.

Informazioni sull'Autore

L'Avvocato Davide Cuccia opera in ambito civile, in Torino e dintorni.

E' specializzato in consulenza aziendale, recupero crediti, diritto condominiale, diritto del lavoro, risarcimento danni, sfratti, separazioni e divorzi, diritto di famiglia.

Sito Web: davidecuccia.it


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